Sono considerate rilevanti tutte le segnalazioni relative a comportamenti, rischi, reati, irregolarità a danno di persone fisiche, giuridiche o dell’interesse pubblico.
Poiché non esiste un elenco tassativo ed univoco di illeciti che costituiscono l’oggetto di una segnalazione, questa può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:
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Penalmente rilevanti;
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Poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
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Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
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Suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ente;
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Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
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Pregiudizievoli per gli utenti dell’ente per i dipendenti e altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’ente.
Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale, rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o che investano la sfera dei rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.
Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.
Resta infine fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.
Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l’IRVO provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l’IRVO è tenuto a fornire tale indicazione. Si raccomanda di prendere visione della piattaforma frequentemente, poiché i provvedimenti dell’IRVO e le richieste di integrazione documentale, ritenute dall’Ufficio necessarie per poter procedere, verranno comunicati tramite la stessa. |
A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito un elenco delle diverse tipologie di illeciti che è possibile selezionare all’atto di creazione di una segnalazione:
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Corruzione
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Istigazione alla corruzione
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Abuso
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Furto
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Illecito
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Mobbing
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Assenteismo
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Comportamenti violenti o molesti
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Altro